LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 5-05-1990
REGIONE CALABRIA

Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione
degli animali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 44
del 14 maggio 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  la presente legge, al fine di realizzare sul territorio
regionale un corretto rapporto uomo - animale - ambiente, disciplina
la tutela delle condizioni di vita degli animali
domestici, promuove la protezione degli animali, l' educazione
al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo
e istituisce l' anagrafe canina.
  2.  Sono disciplinati altresì  il trasporto, la detenzione, la
sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle
specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all' uomo.
  3.  Sono vietati spettacoli, gare e rappresentaizoni pubbliche
e private che comportino maltrattamenti e sevizie di
animali, in conformità  alle norme vigenti in materia penale e
di pubblica sicurezza.

 

 

ARTICOLO 2

 1.  Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente
legge i Comuni provvedono a:
  a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee
strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani,
per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o
al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la
custodia dei cani per i quali è  possibile la restituzione ai
proprietari o l' affidamento ad eventuali richiedenti;
  b) promuovere l' informazione sugli obiettivi e i contenuti
della presente legge, nonchè , in particolare, sui criteri che
stanno alla base dell' accalappiamento;
  c) organizzare programmi di informazione ed educazione
al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine
di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo -
ambiente - animale;
  d) esercitare le funzioni di vigilanza sull' osservanza delle
leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale.

 

 

ARTICOLO 3

 Servizio veterinario Unità  Sanitaria Locale
 1.  Oltre alle normali funzion idi competenza, il Servizio
veterinario di ogni Unità  Sanitaria Locale, svolge, in attuazione
della presente legge, i seguenti compiti:
  a) provvede alla tenuta dell' anagrafe canina, curandone
l' aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi,
una copia dell' anagrafe stessa;
  b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni
aventi ifnalita0 protezionistiche, promuovendo o partecipando
ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai
proprietari di animali d' affezione e all' opinione pubblica in
genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli
animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
  c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo
dell' avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e
delle modalità  di riscatto;
  d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni
altro intervento necessario per la cura e la salute degli
animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
  e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi
atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla
profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli
animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
  f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali
siano posti in osservazione per l' accertamento delle condizioni
fisiche anche ai fini della tutela igienico - sanitaria;
  g) dispone dei fondi assegnati.
  2.  Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana
e cumanale, i servizi sanitari e le organizzaizoni zoofile e
protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti
o randagi al competente Servizio veterinario dell' Unità
Sanitaria Locale.

 

 

ARTICOLO 4

 Unità  operativa veterinaria
 1.  Il Servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale, per
lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di
un' unità  operativa.
  2.  Utilizzando una segreteria telefonica, l' unità  oeprativa,
avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati,
o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia,
del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione,
indica il luogo ove sono custoditi e le modalità  del riscatto.
  3.  La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente
dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell' animale
da parte delle strutture di vigilanza e custodia.

 

 

ARTICOLO 5

 Canile sanitario
 1.  Ai canili municipali che assumono la denominazione di
canili sanitari, vengono attribuite, in aggiunta a quelle
previste dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, le seguenti funzioni di
intervento nei confronti degli animali di affezione:
  a) la profilassi veterinaria;
  b) le vaccinazioni;
  c) il controllo della popolazione canina;
  d) la limitazione delle nascite;
  e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni
ed enti zoofili privati;
  f) ogni altro intervento che si renda necessario.
  2.  Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture
private si assicurano condizioni di vita adeguate alla
loro specie e non mortifianti.

 

 

ARTICOLO 6

 Guardia veterinaria
 1.  Ogni canile sanitario è  dotato di un servizio permanente
di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti
di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

 

 

ARTICOLO 7

 Asili - Ricoveri
 1.  Agli enti che svolgono attività  di protezione degli
animali, i Comuni concendono in comodato, apposito terreno
recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per
animali, oppure ad ampliamento di strutture già  esistenti che
risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi
impianti.

 

 

ARTICOLO 8

 Anagrafe del cane
 1.  E' istituita in tutto il territorio regionale presso ogni
Unità  Sanitaria Locale l' anagrafe canina alla quale il proprietario
o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria
od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a
novanta giorni, deve iscrivere l' animale.  L' iscrizione deve
avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi
dalla nascita o, comunque, dall' accquisizione del possesso;
  allo stesso ufficio, dovrà  essere denunciato lo smarrimento o
la morte dell' animale entro quindici giorni dall' evento.
  2.  All' atto dell' iscrizione verrà  compilata l' apposita
scheda, secondo il modello che sarà  predisposto dall' Assessorato
alla Sanità  ed approvato dalla Giunta regionale: la
scheda verrà  utilizzata anche per la registrazione degli
interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'
animale.
 3.  Nella scheda debbono essere riportati: luogo e data di
nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità  ed
indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato
all' animale.
  4.  Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario
o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di
proprietà  e detenzione.
  5.  Il proprietario o il detentore è  tenuto a comunicare
entro trenta giorni l' eventuale cambio di residenza.

 

 

ARTICOLO 9

 Codice di riconoscimento
 1.  Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato da un
codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore
sulla parte interna della coscia destra, recante un
numero progressivo e la sigla della Unità  Sanitaria Locale.
  L' operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l' ottavo
mese di vita dell' animale.
  2.  Il tatuaggio è  eseguito a cura dei Servizi veterinari
dell' Unità  Sanitaria Locale presso le strutture operative
territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le Unità  Sanitarie Locali o di veterinari liberi professionisti
purchè  autorizzati dalla Unità  Sanitarie Locali.
  3.  I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono
comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano
richiesta.

 

 

ARTICOLO 10

 Trasferimento, smarrimento o morte del cane
 1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane
debbono segnalare al servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria
Locale di competenza i mutamenti nella titolarità  della
proprietà  o nella detenzione, lo smarrimento o la morte
dell' animale.
  2.  La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con
qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto
entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente
comma.
  3.  Nel caso di mutamento della residenza del proprietario
o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà  o
della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l' anagrafe
dell' Unità  Sanitaria Locale competente per territorio,
con il codice ad esso già  attribuito.
  4.  La disposizione di cui al precedente terzo comma si
si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è
istituita l' anagrafe canina e che sono identificati con codice
ad essi impresso.

 

 

ARTICOLO 11

 Abbandono, ricovero e custodia degli animali
 1.  E' vietato a chiunque l' abbandono dei cani, dei gatti e di
qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o
domicilio.
  2.  Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli
animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta
e comprovata impossibilità  di mantenimento deve chiedere
al competente Servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale
di essere autorizzato a consegnare l' animale ad apposite
strutture di ricovero pubbliche o private.
  3.  La Regione d' intesa con Province e Comuni, promuove
la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli
già  esistenti nonchè  la realizzazione, d' intesa con le
associazioni iscritte all' albo regionale, di strutture di
ricovero.
 4.  In fase di prima attuazione, per il ricovero degli
animali, si potrà  fare ricorso a convenzioni con strutture di
proprietà  di privati o di associazioni protezionistiche, purchè
tali strutture siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario
iscritto all' albo professionale e siano adibite esclusivamente
al ricovero dei cani consegnati o catturati ai sensi
della presente legge.
  5.  la Regione ed i competenti Servizi veterinari delle
Unità  Sanitarie Locali svolgono attività  di vigilanza rispetto
ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate.

 

 

ARTICOLO 12

 Controllo al randagismo
 1.  I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono
essere restituiti al proprietario o al detentore.
  2.  I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a
cura del Servizio veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale
competente per territorio, il quale tramite la propria unità
operativa adempie agli obblighi di cui al precedente articolo
4.
  3.  Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo
di sequestro ha inizio dal momento dell' avviso al proprietario
del ritrovamento dell' animale inserito all' anagrafe.
  4.  Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell' animale
sono, in ogni caso, a carico del proprietario o
detentore.
  5.  Gli animali non reclamati entro quindici giorni (dopo
l' osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente
a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento,
ad enti o associazioni protezionistiche.
  6.  I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi,
in modo eutanasico, soltanto se gravemente malati ed
incurabili.
  La decizione delle soppressioni spetta unicamente al
veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale di competenza, sentite
le associazioni zoofile e protezionistiche del territorio
iscritte all' albo regionale.
  7.  All' atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente
apposito certificato sanitario.
  8.  E' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti
del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti
di vivisezione.
  9.  I veterinari liberi professionisti che, nell' esercizio della
loro attività , vengono a conoscenza dell' esistenza di cani non
iscritti all' anagrafe, hanno l' obbligo di segnalare la circostanza
all' Unità  Sanitaria Locale competente.

 

 

ARTICOLO 13

 Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi
 1.  Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture
di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti,
per il tempo strettamente necessario, ad eventuali
misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari
delle Unità  Sanitarie Locali o dei veterinari liberi professionisti
convenzionati.
  2.  I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su
richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni
protezionistiche, provvedono a fornire le prestaizoni necessarie
ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle
malattie proprie degli animali in questione.

 

 

ARTICOLO 14

 Misure di protezione
 1.  Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque
titolo, è  obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato
alle specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.
  2.  E' fatto obbligo a chiunque possiede o detiene, a
qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio
veterinario dell' Unità  Sanitaria Locale competente per territorio
ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli
organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei
pericoli alla pubblica incolumità , in conformità  alle norme
penali vigenti.
  3.  Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente,
fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale,
salvo speciali controindicazioni, da consentire un adeguato
movimento e la possibilità  di accovacciarsi ove siano legati
con catena.  La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza
minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata
tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad
una fune di scorrimento di almeno cinque metri.
  4.  E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la
propria abitazione o in altri locali, in proprietà  o in detenzione,
animali domestici in condizioni tali che rechino
nocumento all' igiene, alla salute ed alla quiete delle persone
nonchè  pregiudizio agli animali stessi.
  5.  Qualunque atto di crudeltà  commesso nei confronti di
animali, sia in luogo pubblico che privato, è  punito con le
sanzioni previste dalla presente legge.

 

 

ARTICOLO 15

 Trasporto animali
 1.  Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque
siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in
modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
  2.  I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali
da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire
altresì  l' ispezione e la cura degli stessi;  la ventilazione e la
cubatura d' aria devon oessere adeguate alle condizioni di
trasporto ed alle specie animali trasportate.
  3.  Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1982 n. 624, emanato in attuazione della direttiva
 CEE n. 77/ 489 in materia di protezione animali.

 

 

ARTICOLO 16

 Promozione educativa - Corsi di formazione
 1.  la Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione
dei Servizi veterinari delle Unità  Sanitarie Locali,
  degli organi professionali, dei medici veterinari e delle
associazioni per la protezione degli animali, programmi di
informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla
tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un
corretto rapporto uomo - animale - ambiente.
  2.  La Regione autorizza altresì  l' istituzione di corsi di
formazione popfessionale per personale ausiliario da utilizzare
presso strutture veterinarie private.
  3.  La Regione altresì  istituisce, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con
Province, associazioni ed ordini professionali dei medici
veterinari, nell' ambito del piano annuale di formazione
professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per
guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di
riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari
delle Unità  Sanitarie Locali.

 

 

ARTICOLO 17

 Guardie zoofile
 1.  Per la vigilanza e l' osservanza delle disposizioni della
presente legge, oltre a quanto già  previsto dal precedente
articolo possono essere utilizzate anche guardie zoofile
volontarie dei Comuni in conformità  all' articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.  Le
guardie zoofile verranno altresì  nominate dal Presidente
della Giunta regionale su proposta delle associazioni iscritte
all' albo regionale, cui verrà  rilasciato apposito tesserino di
riconoscimento della Regione Calabria.
  2.  Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo
volontario e gratuito alle dipendenze dei Servizi veterinari
delle Unità  Sanitarie Locali in collegamento con le associazioni
protezionistiche.
  3.  Per lo svolgimento di tale attività  le associazioni
protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle
liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti
della legge 15 dicembre 1972, numero 772 e successive
modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.
  4.  Il servizio sostitutivo civile nell' attività  di guardia
zoofila dovrà  avvenire previa convenzione tra il Ministro per
la difesa e gli enti o associazioni indicati.  A tal fine trovano
applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre 1977 n. 1139, recante disposizioni per
l' attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.

 

 

ARTICOLO 18

 Istituzione albo regionale delle associazioni
per la protezione degli animali
 1.  E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale
un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni
per la protezione degli animali, costituite per atto
pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.
  2.  Ai fini dell' iscrizione all' albo, le associazioni di cui al
primo comma dovranno presetnare domanda scritta corredata
da copia dell' atto costitutivo e dello statuto da cui
risultino le finalità  dell' associazione e l' assenza di scopo di
lucro.
  3.  La domanda dovrà  essere indirizzata al Presidente
della Giunta regionale che comunicherà  alle associazioni
interessate l' accoglimento o il diniego della domanda stessa.
  4.  Ai fini dell' incentivazione dell' attività  delle associazioni
per la protezione degli animali iscritte all' albo regionale
ed operanti nel proprio territorio, la Regione può
erogare contributi annuali per progetti specifici.

 

 

ARTICOLO 19

 Sanzioni amministrative
 1.  per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli
della presetne legge, si applicano sanzioni amministrative da
lire 300.000 a lire tre milioni.
  2.  Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento
delle sanzioni di cui al precedente articolo si applicano le
disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo
comma sono riscossi dalla Unità  Sanitarie Locali ed acquisiti
ai relativi bilanci con destinazione alle finalità  della presente
legge.

 

 

ARTICOLO 20

 Norma finanziaria
 1.  All' onere derivante dalla rpesente legge, valutato in lire
500 milioni per l' anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati
alla Regione ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281, definendone la compatibilità  finanziaria, nell'
esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del
bilancio della Regione e con l' apposita legge finanziaria che
l' accompagna.

 

 

ARTICOLO 21

 Limiti di applicazione
 1.  le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano
nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di
polizia utilizzati per servizio.

 

 

ARTICOLO 22

 Norme transitorie
 1.  In sede di prima applicazione i proprietari o detentori
di cani devono provvedere all' iscrizione dei propri animali
alla anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  2.  La norma di cui al precedente articolo 12 terzo comma,
entra in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione della
presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
  3.  I Comuni trasmettono d' ufficio alla Unità  Sanitarie
Locali i dati e le informazioni di cui sono in possesso e
seguito della riscossione dell' imposta comunale sui cani
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
 Catanzaro, 5 maggio 1990